Indicazioni di legge

Le norme che regolano le agevolazioni fiscali sono 2:

  • l’art. 14 della legge 80/2005, in base al quale ogni donazione, a determinate condizioni, è DEDUCIBILE DAL REDDITO COMPLESSIVO ( sia per le persone fisiche che per i soggetti Ires).
  • il D.L. 4.12.97 n. 460, art. 13 il quale dice che, in alternativa alla precedente modalità, ogni donazione a favore delle ONLUS è DETRAIBILE dall’ imposta (per le persone fisiche) o DEDUCIBILE DAL REDDITO D’IMPRESA.
  • N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.

Modalità di erogazione: niente contante: Poiché un eventuale versamento in contanti della liberalità non renderebbe l’operazione sufficientemente certa e trasparente, l’erogazione deve essere effettuata, ai fini della deducibilità-detraibilità, tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento, quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni di conto corrente o circolari.

Ricorda di conservare la ricevuta postale o bancaria della tua donazione. Per le donazioni tramite bonifico, carta di credito,  prepagate, assegno bancario o circolare  l’estratto conto ha valore di ricevuta(Art. 23 D.L. 9 luglio 1997, n. 241)

 

La deduzione dal reddito

Le persone fisiche e gli enti soggetti all’Ires possono dedurre dal proprio reddito, in sede di dichiarazione dei redditi,le donazioni liberali in denaro erogate a favore delle Onlus, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (D.L. 14 marzo 2005, n. 35 , convertito con modificazioni con Legge 14 maggio 2005, n.80.

La detrazione d’imposta

In alternativa alla deducibilità dal reddito, le  persone fisiche  che effettuano erogazioni liberali in denaro alle Onlus possono fruire della detrazione dall’Irpef, nella misura del 19%, per un importo massimo di 2.065,83 Euro (lett. i bis, co. 1, art. 15 del Dpr n. 917/1986).

Le imprese possono dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100 comma 2 del D.P.R. 917/86).

Deduzione o detrazione?

Chi effettua una liberalità in denaro ad una Onlus, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi dovrà valutare se è più conveniente fruire della detrazione d’imposta del 19% oppure della deduzione del 10% del reddito complessivo.

In quest’ultimo caso, l’erogazione deducibile determinerà, mediante la riduzione del reddito imponibile, un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Tavola riassuntiva

ORGANIZZAZIONI

BENEFICIARIE

AGEVOLAZIONI FISCALI

 

Riferimenti normativi:

ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale )

 

in alternativa, una delle seguenti

 

Persone Fisiche

 

a)   deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 € co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)

 

b)   detrazione dall’Irpef del 24% dell’erogazione per l’anno 2013 e del 26% a decorrere dell’anno 2014, calcolata    sul limite massimo di 2.065,83 euro

lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986

 

 

 

Imprese

 

a)   deducibilità, per le donazioni in denaro o in natura, nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, fino all’importo massimo di 70.000 eur co. 1, art. 14 del D.L. n. 35/2005 e successive modificazioni (L. n. 80/2005)

 

b)   deduzione  dall’Irpef del 2% del reddito d’impresa fino al limite massimo di 2.065,83 euro

lett. i bis, co. 1, art. 15 del D.P.R. n. 917/1986